Ai fini del presente Accordo, si applicheranno le definizioni seguenti: (a) "presente Accordo": il presente Accordo, ivi compreso l'Allegato; (b) "i Partners" (o, ove appropriato, "ciascun Partner"): il Governo degli Stati Uniti; i Governi Europei elencati nel Preambolo che diventano Parti del presente Accordo, come pure qualsiasi altro Governo Europeo che dovesse aderire al presente Accordo in conformita' all'Articolo 25.3, agenti collettivamente quale soggetto unico; il Governo del Giappone; il Governo del Canada; (c) "Stato Partner": ciascuna Parte contraente per la quale il presente Accordo sia entrato in vigore, in conformita' all'Articolo 25.
Testo vigente dal 31 gennaio 1992
