ed Obblighi Internazionali 1. Lo sviluppo, esercizio ed utilizzazione della Stazione Spaziale sono espletati in conformita' al diritto internazionale, ivi compreso il Trattato sullo Spazio Cosmico, l'Accordo per il Salvataggio, la Convenzione sulla Responsabilita' e la Convenzione sull'Immatricolazione. 2. Nessuna disposizione del presente Accordo potra' essere interpretata in modo tale da: (a) modificare i diritti e gli obblighi degli "Stati Partner" fra di loro o nei riguardi di altri Stati, stabiliti nei trattati di cui al punto 1 del presente Articolo, salvo quanto diversamente disposto all'Articolo 16; (b) incidere sui diritti e sugli obblighi degli "Stati Partner" nell'esplorazione o nell'uso dello spazio extra-atmosferico, sia singolarmente, sia in cooperazione con altri Stati, per attivita' non connesse con la Stazione Spaziale; ovvero (c) costituire una base per la rivendicazione di diritti di proprieta' nazionale sullo spazio extra-atmosferico o su una qualsiasi parte di esso.

Testo vigente dal 31 gennaio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-01-07;38~accordo-art2 · fonte su Normattiva