' degli Elementi e delle Attrezzature 1. Gli Stati Uniti, il "Partner Europeo" ed il Canada, agenti tramite i rispettivi Enti od Organizzazioni Cooperanti, ed una persona giuridica che il Giappone designera' al momento del deposito del suo apposito strumento, conformemente all'Articolo 25.2, sono proprietari degli elementi, elencati nell'Allegato, che essi rispettivamente forniscono, salvo quanto diversamente previsto nel presente Accordo. I "Partners", agenti tramite i loro Enti od Organizzazioni Cooperanti, si notificheranno reciprocamente ogni informazione relativa alla proprieta' delle attrezzature installate nella o sulla Stazione Spaziale. 2. Il "Partner Europeo" affida all'ESA, agente in suo nome e per suo conto, la proprieta' degli elementi che esso fornisce, come anche di ogni altra attrezzatura sviluppata e finanziata nel quadro di un programma dell'ESA, a titolo di contributo alla Stazione Spaziale, al suo esercizio o alla sua utilizzazione. 3. Il trasferimento della proprieta' degli elementi elencati nell'Allegato oppure delle attrezzature installate nella o sulla Stazione Spaziale non incide sui diritti e sugli obblighi dei "Part- ners" ai sensi del presente Accordo, dei Memorandum o delle intese di attuazione. 4. Un non-"Partner" od una persona giuridica privata che rientri sotto la giurisdizione di un non-"Partner" non puo' essere proprietario di attrezzature installate nella o sulla Stazione Spaziale, e la proprieta' degli elementi elencati nell'Allegato non puo' essergli trasferita senza il previo accordo degli altri "Part- ners". Qualsiasi atto di trasferimento, di proprieta' di elementi elencati nell'Allegato deve essere previamente notificato agli altri "Partners". 5. Sulla proprieta' di attrezzature o materiali forniti da un utilizzatore non incide la mera presenza di tali attrezzature o materiali nella o sulla Stazione Spaziale. 6. La proprieta' o l'immatricolazione di elementi o la proprieta' di attrezzature non sono in alcun caso considerate come costituenti indicazione di proprieta' del materiale o dei dati risultanti dalle attivita' realizzate entro o sopra la Stazione Spaziale. 7. L'esercizio dei diritti di proprieta' su elementi ed attrezzature e' sottoposto alle specifiche disposizioni del presente Accordo, dei Memorandum e delle intese di attuazione, ivi comprese le procedure relative in essi stabilite.

Testo vigente dal 31 gennaio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-01-07;38~accordo-art6 · fonte su Normattiva