Le Parti si impegnano a proteggere i diritti d'autore derivanti dall'attuazione dell'Accordo, in conformita' con le leggi in vigore nei due Paesi e con gli obblighi previsti dagli Accordi Internazionali sui Diritti d'Autore, firmati da entrambi le Parti. Ove necessario, le Parti si consultano ed esaminano la possibilita' di negoziare accordi specifici per la difesa dei diritti d'autore relativi alle questioni che potrebbero emergere dall'attuazione dell'Accordo. Le informazioni scientifiche e tecnologiche protette dai diritti d'autore, e che derivano da attivita' previste dall'Accordo, potranno essere divulgate a parti terze, solo previa autorizzazione scritta, presentata da entrambe le Parti, ed in conformita' con le leggi in materia di diritti d'autore. Le Parti promuovono la cooperazione bilaterale in materia di difesa dei diritti d'autore, e dei diritti ad essi legati, anche tra i rispettivi enti governativi competenti in materia.

Testo vigente dal 12 aprile 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-03-24;38~accordo-art13 · fonte su Normattiva