Le Parti incoraggiano le attivita' delle rispettive istituzioni e organizzazioni pubbliche e private, al fine di rafforzare le relazioni culturali tra i due paesi e promuovere lo studio della lingua e della cultura dell'altro Paese. Le Parti contraenti si impegnano a facilitare le attivita' delle rispettive scuole e delle istituzioni culturali e scientifiche presenti nell'altro Paese, con particolare riferimento alle attivita' svolte dall'Istituto Italiano di Cultura a Damasco. La Repubblica Italiana, a sua volta, si impegna a facilitare la creazione, da parte della Repubblica Araba Siriana, di un'istituzione simile in territorio italiano.

Testo vigente dal 12 aprile 2011

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2011-03-24;38~accordo-art3 · fonte su Normattiva