Le Parti Contraenti continueranno a favorire i rapporti tra i competenti Ministeri ed Enti, e promuoveranno le attivita' di istituzioni e organizzazioni pubbliche e private al fine di rafforzare le relazioni culturali tra i due Paesi e promuovere in ciascun Paese la lingua e cultura dell'altro. Le Parti Contraenti faciliteranno le attivita' dei propri istituti scolastici, culturali e scientifici esistenti nel territorio dell'altro Paese, incoraggeranno iniziative di cooperazione culturale tra gli Enti locali di ciascun Paese. Tali Istituzioni usufruiranno delle piu' ampie facilitazioni per il proprio funzionamento, nell'ambito delle norme vigenti nel Paese in cui operano.

Testo vigente dal 3 marzo 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-02-10;14~accordo-art3 · fonte su Normattiva