1. Gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 dell'Accordo di sede e l'articolo 5 del Protocollo aggiuntivo n. 2 si applicano in ogni loro parte anche a Palazzo Buontalenti. 2. La manutenzione ordinaria e straordinaria di Palazzo Buontalenti e le relative spese sono a carico del Governo conformemente all'articolo 1, secondo paragrafo, dell'Accordo di sede. 3. L'Istituto concordera' con i competenti uffici del Ministero per i beni e le attivita' culturali l'occasionale apertura al pubblico di Palazzo Buontalenti.

Testo vigente dal 15 maggio 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-05-03;38~allegato-art2 · fonte su Normattiva