[1]Entrata in vigore della Convenzione
[2]1. Ciascuna delle Parti notifica all'altra di avere adempiuto alle procedure interne richieste relativamente all'entrata in vigore della presente Convenzione, che entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al giorno dell'ultima notifica.
[3]2. La presente Convenzione e' conclusa per una durata indeterminata.
[4]3. Ciascuna delle Parti puo' denunciare in qualsiasi momento la Convenzione. La denuncia ha effetto dopo sei (6) mesi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica da parte dall'altra Parte, a meno che la notifica di denuncia sia stata ritirata di comune accordo prima dello scadere di questo termine.
[5]4. A decorrere dall'entrata in vigore della presente Convenzione, viene abrogata la Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Francese riguardante il tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, conclusa a Roma il 24 giugno 1970.
[6]In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.
[7]Fatto a Milano, il 12 aprile 2024, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e francese, tutti i testi facenti ugualmente fede.
[8]Parte di provvedimento in formato grafico
Testo vigente dal 29 marzo 2025
