[1]Esercizio della Linea
[2]Il gestore dell'infrastruttura incaricato dell'esercizio di cui all'articolo 3 determina le regole di funzionamento applicabili alla Linea in conformita' con la normativa applicabile in Francia e garantisce il coordinamento di tali regole con quelle definite dal gestore dell'infrastruttura italiana, in particolare in merito alla interoperabilita', alla sicurezza e all'accesso equo e non discriminatorio all'infrastruttura da parte delle imprese ferroviarie.
Testo vigente dal 29 marzo 2025
