[1]Esercizio della Linea

[2]Il gestore dell'infrastruttura incaricato dell'esercizio di cui all'articolo 3 determina le regole di funzionamento applicabili alla Linea in conformita' con la normativa applicabile in Francia e garantisce il coordinamento di tali regole con quelle definite dal gestore dell'infrastruttura italiana, in particolare in merito alla interoperabilita', alla sicurezza e all'accesso equo e non discriminatorio all'infrastruttura da parte delle imprese ferroviarie.

Testo vigente dal 29 marzo 2025

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2025-03-11;38~convenzione-art4 · fonte su Normattiva