1. Nel corso del terzo anno di applicazione dell'accordo, la Comunita' e l'Egitto esaminano la situazione onde determinare le misure che la Comunita' e l'Egitto dovranno applicare dopo tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo conformemente all'obiettivo di cui all'articolo 13. 2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, e tenendo conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli, di prodotti della pesca e di prodotti agricoli trasformati, nonche' della particolare sensibilita' di tali prodotti, la Comunita' e l'Egitto esaminano nell'ambito del Consiglio di associazione, prodotto per prodotto e su basi metodiche e reciproche, la possibilita' di accordarsi ulteriori concessioni.

Testo vigente dal 27 gennaio 2004

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urn:nir:stato:legge:2003-12-29;382~art15 · fonte su Normattiva