[1]1. Tra le Parti si istituisce un dialogo politico continuativo che consolida le loro relazioni, contribuisce allo sviluppo di un partenariato duraturo e favorisce la solidarieta' e la comprensione reciproca. 2. Il dialogo politico e la cooperazione mirano in particolare a:

[2]- sviluppare una migliore comprensione reciproca e una progressiva convergenza di posizioni sulle questioni internazionali, in particolare su quelle che potrebbero avere notevoli ripercussioni su una delle Parti; - permettere a ciascuna delle Parti di tener conto della posizione e degli interessi dell'altra; - rafforzare la stabilita' e la sicurezza regionale; - promuovere iniziative comuni.

Testo vigente dal 27 gennaio 2004

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urn:nir:stato:legge:2003-12-29;382~art3 · fonte su Normattiva