1. Si istituisce un dialogo continuativo tra le parti in materia di politica e di sicurezza al fine di instaurare vincoli duraturi di solidarieta' che contribuiscano alla prosperita', alla stabilita' e alla sicurezza della regione mediterranea e favoriscano un clima di comprensione e di tolleranza interculturali. 2. Il dialogo e la cooperazione politici mirano in particolare a:

  • a)facilitare il riavvicinamento tra le parti attraverso una migliore comprensione reciproca e una concertazione periodica sulle questioni internazionali di comune interesse;
  • b)consentire a ciascuna delle parti di tenere conto della posizione e degli interessi dell'altra;
  • c)promuovere il consolidamento della sicurezza e della stabilita' nella regione euromediterranea;
  • d)promuovere iniziative comuni.

Testo vigente dal 30 luglio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-06-30;187~art3 · fonte su Normattiva