[1]Lotta contro il terrorismo
[2]Le Parti collaborano in questo settore in conformita' delle convenzioni internazionali e delle rispettive legislazioni nazionali, privilegiando in particolare:
[3]- gli scambi di informazioni sugli strumenti e sui metodi utilizzati per combattere il terrorismo; - gli scambi di esperienze inerenti alla prevenzione del terrorismo; - la ricerca e gli studi congiunti sulla prevenzione del terrorismo.
Testo vigente dal 27 gennaio 2004
