[1]della territorialita'
[2]1. Le condizioni relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario stabilite nel titolo II devono essere rispettate senza interruzione nella Comunita' o in Egitto, fatto salvo il disposto dell'articolo 4. 2. Fatto salvo l'articolo 4, le merci originarie esportate dalla Comunita' o dall'Egitto verso un altro paese e successivamente reimportate sono considerate non originarie, a meno che si fornisca alle autorita' doganali la prova soddisfacente:
- a)che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate, e
- b)che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.
Testo vigente dal 27 gennaio 2004
