[1]Istruzione e formazione

[2]Le Parti cooperano al fine di individuare e utilizzare gli strumenti piu' efficaci per un significativo miglioramento della situazione dell'istruzione e della formazione professionale, in particolare per quanto riguarda le imprese pubbliche e private, i servizi attinenti al commercio, le pubbliche amministrazioni e le autorita', le agenzie tecniche, gli organismi di normalizzazione e di certificazione e le altre organizzazioni interessate. In questo contesto si dedica particolare attenzione all'accesso delle donne all'istruzione superiore e alla formazione. La cooperazione agevola inoltre l'istituzione di legami tra organismi specializzati della Comunita' e dell'Egitto e promuove lo scambio di informazioni e di esperienze e la condivisione di risorse tecniche.

Testo vigente dal 27 gennaio 2004

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urn:nir:stato:legge:2003-12-29;382~art42 · fonte su Normattiva