[1]Adempimento delle domande

[2]1. Per soddisfare le domande di assistenza l'autorita' interpellata procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorita' della stessa Parte, fornendo le informazioni gia' in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. La presente disposizione si applica anche alle altre autorita' cui e' stata rivolta la domanda dall'autorita' interpellata qualora quest'ultima non possa agire autonomamente

[3]2. Le domande di assistenza sono evase conformemente alle disposizioni giuridiche o normative della Parte interpellata.

[4]3. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte possono, d'intesa con l'altra Parte interessata e alle condizioni da questa stabilite, ottenere dagli uffici dell'autorita' interpellata o di un'altra autorita' in conformita' del paragrafo 1, le informazioni sulle operazioni contrarie o potenzialmente contrarie alla legislazione doganale che occorrono all'autorita' richiedente ai fini del presente protocollo.

[5]4. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte possono, d'intesa con l'altra Parte e alle condizioni da essa stabilite, presenziare alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.

Testo vigente dal 27 gennaio 2004

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urn:nir:stato:legge:2003-12-29;382~protocollo-5-art7 · fonte su Normattiva