[1]Articolo II

[2]1. L'espressione "persone giuridiche ed associazioni" usata, nel presente Trattato significhera' le persone giuridiche, le societa' commerciali e civili e gli altri enti ed associazioni, a responsabilita' limitata od illimitata ed a scopo di lucro o meno, che siano stati o possano essere creati od organizzati in avvenire a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti. 2. Le persone giuridiche ed associazioni create od organizzate a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti nei territori di ciascuna Alta Parte Contraente, saranno considerate persone giuridiche ed associazioni della detta Alta Parte Contraente ed il loro stato giuridico sara' riconosciuto entro i territori dell'altra Alta Parte Contraente sia che vi abbiano, o meno, sedi, filiali od agenzie permanenti. 3. Le persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente avranno facolta' di esercitare, nei territori dell'altra Alta Parte Contraente, senza, interferenza, in conformita' con le leggi ed i regolamenti vigenti, tutti i diritti e privilegi indicati al paragrafo 2 dell'Articolo I, a condizioni non meno favorevoli di quelle accordate attualmente o che saranno accordate in avvenire alle persone giuridiche ed associazioni di detta altra Parte Contraente. La disposizione che precede, come pure tutte le altre disposizioni del presente Trattato, che accordano alle persone giuridiche ed associazioni della Repubblica italiana diritti e privilegi a condizioni non meno favorevoli di quelle accordate attualmente o che saranno accordate in avvenire alle persone giuridiche ed associazioni degli Stati Uniti d'America, saranno interpretate nel senso che esse accordano tali diritti e privilegi in qualunque Stato, territorio o possedimento degli Stati Uniti d'America a condizioni non meno favorevoli di quelle alle quali tali diritti e privilegi sono o potranno essere ivi accordati in avvenire alle persone giuridiche od associazioni create od organizzate in altri Stati, territori o possedimenti degli Stati Uniti d'America. 4. In nessun caso, inoltre, le persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente riceveranno, relativamente alle materie cui si riferisce il presente Articolo, un trattamento meno favorevole di quello accordato o che potra' essere accordato in avvenire alle persone giuridiche ed associazioni di qualsiasi terzo Paese.

Testo vigente dal 12 luglio 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-06-18;385~artii · fonte del testo