[1]Trattato di amicizia, commercio e navigazione fra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America.
[2]La Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America, desiderando rafforzare i rapporti pacifici ed i vincoli di tradizionale amicizia tra i due Paesi e promuovere relazioni piu' strette tra i loro rispettivi territori mediante disposizioni corrispondenti alle aspirazioni spirituali, culturali, economiche e commerciali dei loro popoli, hanno deciso di concludere un Trattato di amicizia, commercio e navigazione basato in generale ed in modo incondizionato sui principi del trattamento nazionale e di quello della nazione piu' favorita e per questi scopi hanno designato come rispettivi Plenipotenziari,
[3]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA: l'Onorevole CARLO SFORZA, Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri, e, IL PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI D'AMERICA: il Signor JAMES CLEMENT DUNN, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario degli Stati Uniti d'America presso la Repubblica italiana i quali, avendo notificato l'un l'altro i loro pieni poteri ed avendoli trovati nelle forme dovute, hanno concordato sui seguenti articoli:
[4]Articolo I
[5]1. I cittadini di ciascuna Alta Parte Contraente avranno facolta' di entrare nei territori dell'altra Alta Parte Contraente e di risiedere e viaggiare liberamente in detti territori. 2. I cittadini di ciascuna Alta Parte Contraente avranno facolta' di esercitare i seguenti diritti e privilegi nei territori dell'altra Alta Parte Contraente, senza alcuna interferenza ed in conformita' alle leggi ed ai regolamenti vigenti, a condizioni non meno favorevoli di quelle accordate attualmente o che saranno accordate in avvenire ai cittadini di detta altra Alta Parte Contraente:
- a)svolgere attivita' commerciali, industriali, di trasformazione, finanziarie, scientifiche, educative, religiose, filantropiche e attivita' professionali, eccettuato l'esercizio della professione legale;
- b)acquistare, possedere, costruire o prendere in affitto ed occupare edifici appropriati, e prendere in affitto terreni adatti, per uso di abitazione o commerciale, industriale, di trasformazione, finanziario, professionale, scientifico, educativo, religioso, filantropico e mortuario;
- c)impiegare agenti e dipendenti di loro scelta, prescindendo dalla loro nazionalita'
- d)fare qualunque cosa inerente o necessaria al godimento dei predetti diritti o privilegi. 3. I cittadini di ciascuna Alta Parte Contraente, inoltre, non riceveranno in alcun caso, relativamente alle materie di cui ai paragrafi 1 e 2 di questo Articolo, un trattamento meno favorevole di quello che sia o possa essere accordato in avvenire ai cittadini di qualsiasi terzo Paese. 4. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo non saranno interpretate nel senso di impedire a ciascuna Alta Parte Contraente l'esercizio di una ragionevole sorveglianza sui movimenti e sul soggiorno di stranieri entro i propri territori ne' di impedire l'applicazione di misure di esclusione o di espulsione di stranieri per motivi d'ordine pubblico, moralita', sanita' o sicurezza.
Testo vigente dal 12 luglio 1949
