[1]Articolo VIII

[2]I cittadini e le persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alto Parte Contraente godranno nei territori dell'altro Alta Parte Contraente, tutti i diritti e privilegi di qualsiasi specie relativamente ai brevetti, alle marche di fabbrica, alle etichette commerciali, alle denominazioni commerciali e ad altre forme di proprieta' industriale purche' si conformino alle leggi ed ai regolamenti riguardanti la registrazione ed altre formalita', a condizioni non meno favorevoli di quelle accordate o che potranno essere accordate in avvenire ai cittadini e alle persone giuridiche ed associazioni di detta altra Alta Parte Contraente e con trattamento non meno favorevole di quello accordato attualmente o che sara' accordato in avvenire ai cittadini e alle persone giuridiche ed associazioni di qualsiasi terzo Paese.

Testo vigente dal 12 luglio 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-06-18;385~artviii · fonte del testo