Articolo IX 1. I cittadini e le persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente non saranno soggetti al pagamento di tributi, diritti od oneri interni imposti sul o applicati al reddito, al capitale, alle operazioni, alle attivita' od a qualsiasi altro oggetto, nonche' alle prescrizioni relative alla loro applicazione e riscossione nei territori dell'altra Alta Parte Contraente che siano:

  • a)piu' onerosi di quelli sopportati dai cittadini, dai residenti e dalle persone giuridiche ed associazioni di qualsiasi terzo Paese;
  • b)piu' onerosi di quel i sopportati dai cittadini e dalle persone giuridiche ad associazioni di detta altra Alta Parte Contraente quando trattisi di persone fisiche che abbiano residenza o svolgano attivita' di affari nei territori di detta altra Alta Parte Contraente e quando trattisi di persone giuridiche ed associazioni che vi svolgano attivita' di affari o siano organizzate e funzionino esclusivamente per scopi scientifici, educativi religiosi o filantropici. 2. Nel caso di persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente che svolgano attivita' di affari nei territori dell'altra Alta Parte Contraente, e nei caso di cittadini di ciascuna Alta Parte Contraente che svolgano attivita' di affari nei territori dell'altra Alta Parte Contraente ma non vi risiedano, detta altra Alta Parte Contraente non imporra' od applichera' qualsiasi tributo, diritto od onere interni su qualsiasi reddito, capitale o altro cespite, in misura eccedente l'aliquota ragionevolmente attribuibile o imputabile ai propri territori, ne' concedera' deduzioni o esenzioni inferiori a quelle ragionevolmente attribuibili o imputabili ai propri territori. Si applichera' anche un criterio simile nel caso di persone giuridiche ed associazioni organizzate e funzionanti esclusivamente per scopi scientifici, educativi, religiosi o filantropici. 3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo, ciascuna Alta Parte Contraente si riserva il diritto di: (a) estendere speciali vantaggi, per quanto concerne tributi, diritti ed oneri, ai cittadini ai residenti e alle persone giuridiche ed associazioni di qualsiasi Paese straniero sulla base della reciprocita'; (b) accordare ai cittadini, ai residenti e alle persone giuridiche ed associazioni di un terzo Paese speciale vantaggi in virtu' di un accordo con tale Paese per evitare la doppia imposizione o per la mutua protezione delle pubbliche entrate; e (c) accordare ai propri cittadini ed ai residenti dei Paesi contigui esenzioni di natura personale piu' favorevoli di quelle accordate ad altre persone non residenti.

Testo vigente dal 12 luglio 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-06-18;385~artix · fonte del testo