[1]Articolo X

[2]Ai viaggiatori di commercio che rappresentino cittadini o persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente che svolgano attivita' di affari nell'ambito dei propri territori, sara' l'accordato al loro ingresso, durante il loro soggiorno ne i territori dell'altra Alta Parte Contraente ed alla loro uscita dai medesimi, un trattamento non meno favorevole di quello accordato attualmente o che sara' accordato in avvenire ai viaggiatori di commercio di qualsiasi terzo Paese pei quanto riguarda diritti doganali ed altri diritti e privilegi e, subordinatamente alle eccezioni di cui al paragrafo 3 dell'Articolo IX, per quanto riguarda, tutti i tributi ed oneri applicabili a loro stessi od ai loro campioni.

Testo vigente dal 12 luglio 1949

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1949-06-18;385~artx · fonte del testo