[1]Articolo VI

[2]Le abitazioni, i magazzini, le fabbriche, i negozi ed altri luoghi destinati al disbrigo d'affari nonche' tutti i locali ad essi pertinenti, dei cittadini e delle persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente, situati nei territori dell'altra, non saranno soggetti a molestie o ad accessi non consentiti dalla legge non saranno effettuate visite o perquisizioni in tali abitazioni, edifici o locali, ne' saranno esaminati o sottoposti ad ispezione libri, carte e conti che vi si trovino, salvo che nelle condizioni ed in conformita' a procedure non meno favorevoli delle condizioni e delle procedure prescritte per i cittadini e per le persone giuridiche ed associazioni di detta altra Alta Parte Contraente a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti nei territori della medesima. I cittadini o le persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente non saranno in alcun caso trattati, nei territori dell'altra Alta Parte Contraente, in modo meno favorevole, per quanto riguarda le materie che precedono, dei cittadini o delle persone giuridiche ed associazioni di qualsiasi terzo Paese. Inoltre, qualunque visita, perquisizione, esame od ispezione che possa essere lecita in conformita' alla eccezione disposta dal presente Articolo, sara' effettuata, nei confronti degli occupanti di dette abitazioni. edifici o locali o della condotta ordinaria di qualsiasi affare od altra impresa, con il debito riguardo e in maniera da causare il minore disturbo possibile.

Testo vigente dal 12 luglio 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-06-18;385~artvi · fonte del testo