[1]Articolo XI

[2]1. I cittadini di ciascuna Alta Parte Contraente godranno nei territori dell'altra Alta Parte Contraente liberta' di coscienza, e liberta' di culto e potranno, sia individualmente che collettivamente od in istituzioni od associazioni religiose, e senza, fastidi o molestie di qualsiasi genere a causa delle loro credenze religiose, celebrare funzioni sia nelle loro case sia in qualunque altre edificio adatto, purche' le loro dottrine o le loro pratiche non siano contrarie alla pubblica morale od all'ordine pubblico. 2. Le Alte Parti Contraenti dichiarano di aderire ai principi della liberta' di stampa e del libero scambio di informazioni. A questo fine, i cittadini e le persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente avranno il diritto, nei territori dell'altra Alta Parte Contraente, di dedicarsi ad attivita' quali la redazione,la comunicazione e la raccolta di informazioni destinate ad essere diffuse tra il pubblico, e godranno liberta' di trasmettere materiale destinato all'estero per la diffusione a mezzo della stampa, radio, cinema ed altri mezzi. I cittadini e le persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente godranno liberta' di pubblicazione nei territori dell'altra Alta Parte Contraente, conformemente alle leggi ed ai regolamenti vigenti alle stesse condizioni dei cittadini o delle persone giuridiche di associazioni di detta altra Alta Parte Contraente. Il termine "informazioni" usato nel presente paragrafo comprendera' qualsiasi forma di comunicazioni scritte, di stampati, di pellicole cinematografiche, di dischi fonografici e di fotografie. 3. I cittadini di ciascuna Alta Parte Contraente avranno facolta' di seppellire i loro morti nei territori dell'altra Alta Parte Contraente conformemente alle loro pratiche religiose, in luoghi adatti e convenienti che siano o possano essere in avvenire adibiti e mantenuti a tale scopo purche siano osservate le leggi ed i regolamenti mortuari e sanitari vigenti.

Testo vigente dal 12 luglio 1949

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1949-06-18;385~artxi · fonte del testo