[1]Articolo IV.
[2]I cittadini e le persone giuridiche ed associazioni di ciascuna alla Parte Contraente avranno facolta' nei territori dell'altra. Alta Parte Contraente di eseguire ricerche e di sfruttare le risorse minerarie, in conformita' alle leggi ed ai regolamenti vigenti, a condizioni non meno favorevoli di quelle accordate attualmente o che saranno accordate in avvenire ai cittadini e alle persone giuridiche ed associazioni di qualsiasi terzo Paese.
Testo vigente dal 12 luglio 1949
