[1]Articolo XXII

[2]1. Le navi di ciascuna Alta Parte Contraente avranno facolta' di scaricare parte del carico, compresi i passeggeri, in qualsiasi porto, luogo od acque dell'altra Alta Parte Contraente che siano o possano essere aperti in avvenire al commercio ed alla navigazione esteri, nonche' di proseguire colla rimanenza dei detti carichi o passeggeri, verso altri simili porti, luoghi od acque, senza pagare in tal caso diritti di tonnellaggio od oneri portuali piu' elevati di quelli che sarebbero pagati in circostanze uguali da navi nazionali ed avranno facolta' di effettuare parimenti operazioni di carico, nello stesso viaggio verso l'estero, nei vari porti, luoghi ed acque che siano o possano essere aperti in avvenire al commercio ed alla navigazione esteri. Alle navi ed ai carichi di ciascuna Alta Parte Contraente sara' accordato, in relazione alle materie di cui al presente paragrafo, nei porti, nei luoghi e nelle acque dell'altra Alta Parte Contraente, un trattamento non meno favorevole di quello accordato o che potra' essere accordato in avvenire alle navi ed ai carichi di qualsiasi terzo Paese. 2. Per il traffico costiero e per la navigazione interna di ciascuna Alta Parte Contraente non vi sara' obbligo di concedere il trattamento nazionale o quello della Nazione piu' favorita.

Testo vigente dal 12 luglio 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-06-18;385~artxxii · fonte del testo