[1]Articolo XVIII

[2]1. Qualora una delle due Alte Parti Contraenti istituisca o mantenga un monopolio od un organismo per l'importazione, l'esportazione, l'acquisto, la vendita, la distribuzione o la produzione di qualsiasi prodotto, od accordi a qualsiasi organismo privilegi esclusivi per l'importazione, l'esportazione, l'acquisto, la vendita, la distribuzione o la produzione di qualsiasi prodotto, detto monopolio od organismo accordera' al commercio dell'altra Alta Parte Contraente un trattamento giusto ed equo per quanto riguarda i suoi acquisti di prodotti naturali, coltivati o manufatti di Paesi stranieri, nonche' le sue vendite di prodotti destinati a Paesi stranieri. A tal fine il monopolio o l'organismo, nell'effettuare i detti acquisti o vendite di qualsiasi prodotto, si ispirera' per quanto riguarda il prezzo, la qualita', la commerciabilita', i trasporti e le condizioni di acquisto o di vendita, unicamente a quelle considerazioni di cui terrebbe ordinariamente conto una impresa commerciale privata che non avesse altro interesse all'infuori di quello di acquistare o di vendere detti prodotti alle condizioni piu' favorevoli. Qualora ciascuna Alta Parte Contraente istituisca o mantenga un monopolio od un organismo per le prestazioni di qualsiasi servizio od accordi a qualsiasi organismo privilegi esclusivi per la prestazione di qualunque servizio, il monopolio o l'organismo in questione accordera' un trattamento giusto ed equo all'altra Alta Parte Contraente ed ai cittadini, alle persone giuridiche ed associazioni ed al commercio della medesima, per quanto riguarda operazioni relative al detto servizio, in confronto al trattamento accordato o che potra' essere accordato in avvenire a qualsiasi terzo Paese ed ai cittadini, alle persone giuridiche ed associazioni ed al commercio del medesimo. 2. Ciascuna Alta Parte Contraente, nell'accordare concessioni, nel concludere contratti e nell'acquisto di provviste, accordera' un trattamento giusto ed equo ai cittadini, alle persone giuridiche ed associazioni e al commercio dell'altra Alta Parte Contraente in confronto al trattamento accordato o che potra' essere accordato in avvenire ai cittadini, alle persone giuridiche ed associazioni ed al commercio di qualsiasi terzo Paese. 3. Le due Alte Parti Contraenti convengono che metodi di affari che intralcino la concorrenza, limitino l'accesso ai mercati od agevolino controlli monopolistici e che siano praticati o posti in atto da una o piu' imprese commerciali, pubbliche o private, oppure da combinazioni, accordi o altre intese fra imprese commerciali pubbliche o private, possono avere effetti nocivi sul commercio fra i rispettivi territori. Di conseguenza, ciascuna Alta Parte Contraente conviene di procedere a consultazioni, su richiesta dell'altra Alta Parte Contraente, in merito a simili metodi e di adottare quelle misure che credera' appropriate allo scopo di eliminare detti effetti nocivi.

Testo vigente dal 12 luglio 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-06-18;385~artxviii · fonte del testo