[1]Articolo XXV

[2]Ferma restando qualsiasi limitazione od eccezione disposta dal presente Trattato o che venga concordata in avvenire tra le Alte Parti Contraenti, i territori delle Alte Parti Contraenti cui si riferiscono le disposizioni del presente Trattato, si intenderanno comprendere tutte le zone terrestri e marittime che si trovano sotto la sovranita' od autorita' di ciascuna delle Alte Parti Contraenti, fuorche' la zona del Canale di Panama, e fuorche' il Territorio delle Isole del Pacifico in amministrazione fiduciaria salva la misura entro cui il Presidente degli Stati Uniti d'America estenda, mediante suo decreto, le disposizioni del Trattato a detto Territorio in amministrazione fiduciaria.

Testo vigente dal 12 luglio 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-06-18;385~artxxv · fonte del testo