[1]Articolo XXVI
[2]Qualsiasi controversia, fra le Alte Parti Contraenti circa l'interpretazione o l'applicazione del presente Trattato, che le Alte Parti Contraenti non risolvano soddisfacentemente in via diplomatica, sara' sottoposta alla Corte Internazionale di Giustizia, a meno che le Alte Parti Contraenti convengono di risolverla con altri mezzi pacifici.
Testo vigente dal 12 luglio 1949
