[1]Articolo XXVI

[2]Qualsiasi controversia, fra le Alte Parti Contraenti circa l'interpretazione o l'applicazione del presente Trattato, che le Alte Parti Contraenti non risolvano soddisfacentemente in via diplomatica, sara' sottoposta alla Corte Internazionale di Giustizia, a meno che le Alte Parti Contraenti convengono di risolverla con altri mezzi pacifici.

Testo vigente dal 12 luglio 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-06-18;385~artxxvi · fonte del testo