Per le navi della Repubblica italiana munite di certificati di immatricolazione o di altri documenti nazionali indicanti la loro stazza debitamente rilasciati dalle competenti autorita' della Repubblica italiana, tale stazza viene riconosciuta dalle competenti autorita' della Repubblica popolare cinese senza una nuova misurazione delle navi. Parimenti per le navi della Repubblica popolare cinese munite di certificati di immatricolazione o di altri documenti nazionali indicanti la loro stazza debitamente rilasciati dalle competenti autorita' della Repubblica popolare cinese, tale stazza viene riconosciuta dalle competenti autorita' della Repubblica italiana, senza una nuova misurazione delle navi. Le navi sprovviste di tali certificati nazionali di stazza rilasciati da ciascun Paese contraente vengono, se necessario, nuovamente misurate in base alle norme del Paese ove sono pagate le imposte e gli oneri delle navi. Nel caso in cui i sistemi di misurazione delle due Parti contraenti siano sostanzialmente differenti, deve essere adottata una formula correttiva riconosciuta da entrambe le Parti.
Testo vigente dal 29 agosto 1974
