La nazionalita' delle navi di entrambe le Parti contraenti viene reciprocamente riconosciuta sulla base di certificati e di altri documenti debitamente rilasciati dalle competenti autorita' di ciascuna Parte contraente, in conformita' delle norme di legge del Paese in cui le navi sono registrate, dai quali risulta che la registrazione delle navi e' stata effettuata in uno dei porti dei due Paesi.

Testo vigente dal 29 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-06-05;385~art7 · fonte su Normattiva