Tutte le spese e gli oneri sostenuti dalle navi mercantili di cui all'articolo 1 del presente accordo nei porti dell'altra Parte, vengono riscossi e pagati in conformita' alle relative leggi e regolamenti in vigore nel porto di quella Parte. Le compagnie di navigazione di ciascuna delle due Parti contraenti sono esenti dalla imposta sul reddito derivante da noli e da servizi passeggeri.
Testo vigente dal 29 agosto 1974
