[1]indipendenti

[2]1. Le remunerazioni che un residente di uno Stato Contraente percepisce per l'esercizio di una libera professione o di altre attivita' indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato. Dette remunerazioni possono anche essere imponibili nell'altro Stato Contraente se tali attivita' sono svolte in detto altro Stato e se:

  • a)egli dispone di una base stabile in detto altro Stato allo scopo di effettuare le sue attivita', ma solo nella misura della remunerazione che e' attribuibile a detta base stabile; o
  • b)il beneficiario soggiorna in detto altro Stato per un periodo o periodi che oltrepassano in totale 90 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato. 2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attivita' indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonche' le attivita' indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Testo vigente dal 24 luglio 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-05-25;387~art14 · fonte su Normattiva