1. Gli utili provenienti dalla alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui al paragrafo 2 dell'articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono situati. 2. Gli utili provenienti dalla alienazione di beni mobili appartenenti ad una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una libera professione, compresi gli utili provenienti dalla alienazione totale di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato. Tuttavia, gli utili provenienti dall'alienazione di navi od aeromobili utilizzati in traffico internazionale nonche' dei beni mobili adibiti al loro esercizio sono imponibili soltanto nello Stato contraente ove e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. 3. Gli utili provenienti dalla alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1 e 2 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante e' residente.

Testo vigente dal 24 luglio 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-05-25;388~art13 · fonte su Normattiva