1. Gli utili provenienti dalla alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui al paragrafo 2 dell'articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono situati. 2. Gli utili provenienti dalla alienazione di beni mobili appartenenti ad una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una libera professione, compresi gli utili provenienti dalla alienazione totale di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato. 3. Gli utili provenienti dalla alienazione dei beni mobili di cui al paragrafo 3 dell'articolo 23 sono imponibili soltanto nello Stato contraente dove i beni stessi sono imponibili secondo le disposizioni di detto articolo. Tali disposizioni si applicano anche agli utili realizzati dal gruppo di navigazione aerea "Scandinavian Airlines System" (SAS), ma unicamente alla quota parte di utili corrispondente alla partecipazione al gruppo detenuta dalla "AB Aerotransports" (ABA), partecipante svedese alla "Scandinavian Airlines System" (SAS). 4. Gli utili provenienti dalla alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante e' residente. 5. Le disposizioni del paragrafo 4 non pregiudicano il diritto di uno Stato contraente di imporre secondo la propria legislazione gli utili provenienti dalla alienazione di azioni di una societa', i cui beni sono costituiti principalmente da beni immobili situati in detta Stato contraente, se il cedente e' una persona fisica residente dell'altro Stato contraente che:

  • a)ha la nazionalita' del primo Stato contraente;
  • b)e' stato per qualche tempo residente di tale Stato contraente nel corso di un periodo di cinque anni immediatamente precedente l'alienazione; e
  • c)all'atto dell'alienazione esercitava solo o con una persona di famiglia una influenza dominante sulla societa'.

Testo vigente dal 15 luglio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-06-04;439~art13 · fonte su Normattiva