Art. 14 — Professioni indipendenti
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attivita' indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato. Tuttavia detti redditi sono imponibili nell'altro Stato contraente se:
- a)l'interessato dispone abitualmente, nell'altro Stato contraente, di una base fissa per l'esercizio delle sue attivita', ma unicamente nella misura in cui tali redditi sono imputabili a detta base fissa; o
- b)le remunerazioni per le sue prestazioni in detto altro Stato sono pagate da un residente di quest'ultimo Stato ed eccedono i 7.000 dollari nel corso dell'anno fiscale considerato. 2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attivita' indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo e pedagogico, nonche' le attivita' indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Testo vigente dal 24 luglio 1981
