1. Per l'attraversamento del confine tra gli Stati contraenti nell'ambito dei voli di aeroambulanza, il personale di condotta del volo, il personale sanitario e le persone trasportate non necessitano di documenti validi per l'espatrio. 2. E' consentito che i familiari o, in loro assenza, un accompagnatore seguano il traumatizzato o l'ammalato grave. 3. Nell'eventualita' in cui i nomi e le generalita' delle persone trasportate non abbiano potuto essere comunicati gia' nel piano di volo, tali nomi debbono essere comunicati senza ritardo all'Autorita' di Polizia di Stato contraente dopo lo svolgimento del volo di aeroambulanza. 4. Gli Stati contraenti si impegnano a riaccogliere, indipendentemente dalla loro nazionalita', tutte le persone trasportate nell'altro Stato contraente, anche se non sono in possesso di un documento valido per l'espatrio, ad eccezione delle persone che sono cittadini dell'altro Stato o ivi munite di un permesso di soggiorno in corso di validita'.

Testo vigente dal 21 dicembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-11-29;388~accordo-art3 · fonte su Normattiva