1. I voli di aeroambulanza potranno essere effettuati dietro notifica del piano di volo ICAO all'Autorita' di Stato di destinazione indicata nell'articolo 5. 2. I voli, quando l'ordinamento dello Stato di destinazione lo richieda, dovranno essere condotti lungo aerovie esistenti e potranno essere effettuati anche al di sotto del limite delle spese previsto dall'AIP (Aeronautical Information Publication), nel rispetto della sicurezza del volo. Ove le aerovie non fossero praticabili e compatibilmente con la sicurezza del volo potranno essere utilizzati gli instradamenti comunicati verso i canali diplomatici. Il tratto aereo che congiunge le aerovie o instradamenti esistenti con l'aviosuperficie deve essere il piu' breve possibile. 3. Il piano di volo recante i requisiti richiesti dall'ICAO dovra', in ogni caso, essere integrato con le seguenti informazioni previste dal presente Accordo: a. scopo del volo; b. percorso completo di volo di aeroambulanza con riferimenti geografici noti; c. coordinate geografiche dell'aviosuperficie, ovvero, se cio' non sia possibile, coordinate geografiche del baricentro di una zona il piu' possibile ristretta nella quale e' ubicata l'aviosuperficie di destinazione; d. generalita' del personale di condotta del volo, del personale sanitario e dei terzi trasportati.

Testo vigente dal 21 dicembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-11-29;388~accordo-art4 · fonte su Normattiva