1. Il presente Accordo si applica ai voli di aeroambulanza che vengono operati nelle regioni frontaliere dello Stato di destinazione. 2. I voli di aeroambulanza possono venire operati nello Stato di destinazione da e verso aeroporti civili, e militari aperti al traffico civile, eliporti, idroscali e aviosuperfici.
Testo vigente dal 21 dicembre 1990
