1. Il presente Accordo si applica ai voli di aeroambulanza che vengono operati nelle regioni frontaliere dello Stato di destinazione. 2. I voli di aeroambulanza possono venire operati nello Stato di destinazione da e verso aeroporti civili, e militari aperti al traffico civile, eliporti, idroscali e aviosuperfici.

Testo vigente dal 21 dicembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-11-29;388~accordo-art2 · fonte su Normattiva