1. I voli di aeroambulanza da/per aviosuperfici potranno essere effettuati nello Stato di destinazione solo da piloti in possesso delle autorizzazioni richieste dallo Stato di origine. 2. Le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 dovranno essere portate con se' dai piloti insieme ai documenti di bordo previsti dall'ordinamento dello Stato di origine. 3. Il personale di condotta del volo deve essere adeguatamente addestrato e conoscere, nel caso in cui si utilizzi un'aviosuperficie, le regolamentazioni dello Stato di destinazione che disciplinano i voli da/per aviosuperfici. 4. Gli Stati contraenti si comunicano reciprocamente le disposizioni interne in materia.
Testo vigente dal 21 dicembre 1990
