[1]ACCORDO sul traffico aereo tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania
[2]La Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, denominati d'ora innanzi "Parti Contraenti", avendo ratificato la Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944 e desiderando concludere un Accordo al fine di disciplinare i servizi aerei tra i rispettivi territori e oltre, hanno convenuto quanto segue:
[3]ARTICOLO I.
[4]Ai fini del presente Accordo, a meno che dal contesto non risulti altrimenti:
- a)il termine "La Convenzione" significa la Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944 e comprende tutti gli annessi adottati ai sensi dell'articolo 90 di detta Convenzione ed ogni emendamento degli Annessi o della Convenzione ai sensi degli articoli 90 e 94, nella misura in cui tali emendamenti siano in vigore per ambedue le Parti Contraenti;
- b)il termine "Autorita' Aeronautiche" significa, nel caso della Repubblica italiana, il Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'Aviazione Civile e, nel caso della Repubblica federale di Germania, il Ministero federale dei trasporti, oppure, in entrambi i casi, ogni altra persona od Ente autorizzati ad assolvere le funzioni esercitate dalle suddette Autorita';
- c)il termine "impresa designata" significa un'impresa che una Parte Contraente avra' designato, mediante notificazione scritta all'altra Parte Contraente, a norma dell'articolo III del presente Accordo, per l'esercizio di servizi aerei sulle rotte specificate in tale notificazione;
- d)i termini "territorio", "servizio aereo", "servizio aereo internazionale" e "scalo per scopi non commerciali" hanno rispettivamente il significato ad essi attribuito negli articoli 2 e 96 della Convenzione.
Testo vigente dal 15 febbraio 1979
