[1]ARTICOLO VIII.

[2]Ognuna delle Parti Contraenti concede alla impresa designata dall'altra Parte Contraente il diritto di trasferire liberamente, senza alcuna limitazione, nelle valute delle due Parti Contraenti ai relativi uffici principali, al tasso ufficiale di cambio, i redditi realizzati nel territorio dell'altra Parte Contraente nell'esercizio dei trasporti aerei.

Testo vigente dal 15 febbraio 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-02-03;39~artviii · fonte su Normattiva