[1]Articolo XIII.

[2]Ciascuna Parte contraente concede all'impresa designata dell'altra Parte contraente il diritto di trasferire liberamente in valuta convertibile, al tasso ufficiale di cambio, le eccedenze, rispetto alle spese, dei proventi realizzati nel proprio territorio da tale impresa in relazione al trasporto di passeggeri, posta e merci.

Testo vigente dal 18 settembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;426~artxiii · fonte su Normattiva