Trasferimenti valutari

  • 1)La Compagnia aerea designata da ciascuna Parte contraente godra', per la vendita di trasporto aereo delle stesse facilitazioni esistenti in base alle disposizioni valutarie di ciascuna Parte contraente.
  • 2)Ciascuna Parte contraente dovra' concedere, alla Compagnia aerea designata dall'altra Parte contraente il diritto di libero trasferimento dell'eccedenza, sulle spese, delle entrate realizzate da detta Compagnia aerea nel territorio della prima Parte contraente, in relazione al trasporto di passeggeri, merci e posta. Tali trasferimenti dovranno essere effettuabili liberamente, in valuta convertibile, al tasso ufficiale di cambio, laddove tale tasso esista, oppure ad un tasso equivalente, quello al quale le entrate sono state realizzate, e non dovranno essere soggetti ad alcuna imposizione o restrizione, su base di reciprocita'.

Testo vigente dal 21 ottobre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-07-26;629~art13 · fonte su Normattiva