[1]ARTICOLO XIV.
[2]1. Ciascuna Parte Contraente puo' denunciare il presente Accordo in qualsiasi momento. 2. La comunicazione per la denuncia dell'Accordo sara' inviata simultaneamente all'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale (OACI). 3. Nel caso di denuncia, il presente Accordo avra' termine dodici mesi dopo la data nella quale sia stata ricevuta comunicazione relativa dall'altra Parte Contraente, a meno che la comunicazione venga ritirata di comune accordo prima della scadenza di tale periodo. 4. In mancanza di accusa di ricezione dell'altra Parte Contraente, la comunicazione di denuncia si riterra' ricevuta quindici giorni dopo la sua ricezione da parte dell'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale (OACI).
Testo vigente dal 15 febbraio 1979
