[1]ARTICOLO XIV.

[2]1. Ciascuna Parte Contraente puo' denunciare il presente Accordo in qualsiasi momento. 2. La comunicazione per la denuncia dell'Accordo sara' inviata simultaneamente all'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale (OACI). 3. Nel caso di denuncia, il presente Accordo avra' termine dodici mesi dopo la data nella quale sia stata ricevuta comunicazione relativa dall'altra Parte Contraente, a meno che la comunicazione venga ritirata di comune accordo prima della scadenza di tale periodo. 4. In mancanza di accusa di ricezione dell'altra Parte Contraente, la comunicazione di denuncia si riterra' ricevuta quindici giorni dopo la sua ricezione da parte dell'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale (OACI).

Testo vigente dal 15 febbraio 1979

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1979-02-03;39~artxiv · fonte su Normattiva