Art. 12 (Traduzione non ufficiale)
[1]-- Comunicazione di informazioni
[2]Ogni Parte inoltra al Comitato sulla Sicurezza Fisica e Sicurezza Pubblica per gli Eventi Sportivi, in una delle lingue ufficiali del Consiglio d'europa, tutte le informazioni pertinenti in merito alle misure legislative o di altro tipo intraprese con lo scopo di osservare i termini della presente Convenzione, in merito al calcio o ad altri sport.
Testo vigente dal 5 agosto 2020
