Art. 40 (Convenzione)
[1]- Denuncia
[2]1 Ciascuna Parte puo', in ogni momento, denunciare la presente Convenzione mediante una notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa. 2 La denuncia produce effetto a partire dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario generale.
Testo vigente dal 16 maggio 2019
