Art. 39 (Convenzione)
[1]- Risoluzione delle controversie
[2]1 Il Comitato di Follow-up della Convenzione, in stretta collaborazione con i pertinenti comitati intergovernativi del Consiglio d'Europa, e' informato di ogni difficolta' nell'interpretazione e nell'applicazione della presente Convenzione. 2 In caso di controversia tra le Parti sull'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione, esse cercano di pervenire a una composizione della controversia stessa mediante negoziato, conciliazione, arbitrato, o altri mezzi pacifici di loro scelta. 3 Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa puo' istituire procedure di risoluzione che possono essere utilizzate dalle Parti coinvolte in una controversia qualora queste ultime approvino tale misura.
Testo vigente dal 16 maggio 2019
