Art. 14 (Accordo)
1. Nella parte di Santuario situata nelle acque che ricadono sotto la sua sovranita' o giurisdizione ognuno degli Stati parti al presente accordo e' competente per assicurare l'applicazione delle disposizioni di quest'ultimo. 2. Nelle altre parti del Santuario ciascuno degli Stati parti e' competente ad assicurare l'applicazione delle disposizioni del presente accordo nei confronti delle navi battenti la sua bandiera nonche', nei limiti previsti dalle regole del diritto internazionale, nei confronti di navi battenti la bandiera di Stati terzi.
Testo vigente dal 30 ottobre 2001
