Per assicurare l'applicazione delle disposizioni del presente accordo le parti fanno appello in particolare ai servizi abilitati ad esercitare la sorveglianza in mare. Esse si impegnano a cooperare e scambiarsi ogni informazione necessaria al riguardo. A questo scopo le parti facilitano l'utilizzo reciproco dei loro porti aerei e marittimi secondo procedure semplificate.

Testo vigente dal 30 ottobre 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-10-11;391~accordo-art13 · fonte su Normattiva