Art. 13 (Accordo)
Per assicurare l'applicazione delle disposizioni del presente accordo le parti fanno appello in particolare ai servizi abilitati ad esercitare la sorveglianza in mare. Esse si impegnano a cooperare e scambiarsi ogni informazione necessaria al riguardo. A questo scopo le parti facilitano l'utilizzo reciproco dei loro porti aerei e marittimi secondo procedure semplificate.
Testo vigente dal 30 ottobre 2001
