Art. 15 (Accordo)
Nulla nel presente accordo puo' mettere in discussione l'immunita' sovrana delle navi da guerra od altre navi appartenenti o comunque utilizzate da uno Stato, nella misura in cui sono adibite ad un servizio pubblico non commerciale. Tuttavia ogni Stato parte deve accertarsi che le sue navi e aeromobili che godono di immunita' sovrana secondo il diritto internazionale agiscano secondo modalita' compatibili con il presente accordo.
Testo vigente dal 30 ottobre 2001
